Il Bonus Psicologo, come già più volte si è detto, è stato varato per sostenere tutte quelle persone che, a seguito del periodo pandemico e della conseguente crisi socio-economico, si sono trovate ad affrontare situazioni di ansia, stress e fragilità psicologica.
Con la pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 148 del 27 giugno 2022, hanno trovato conferma tutte le varie indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi: il beneficio potrà essere utilizzato per svolgere sedute di psicoterapia con psicoterapeuti che avranno aderito all’iniziativa e l’importo da utilizzare sarà parametrato al valore ISEE (che comunque non deve essere superiore a 50 mila euro). È confermato anche che sarà INPS a gestire l’intera procedura, allineando “domanda” e “offerta” e gestendo i pagamenti.
Il problema che si pone, arrivati a questo punto, è solo uno: quello della tempistica!
Il fatto che il decreto sia stato pubblicato non equivale a dire che il Bonus Psicologo sia diventato totalmente operativo.
Già da decreto si capisce come l’effettivo momento di inizio sia temporalmente slittato – e non di poco – rispetto alla pubblicazione del decreto.
L’articolo 5 del decreto, infatti, stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, INPS ed il Ministero della Salute comunicheranno, sul loro sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al Bonus Psicologo ed il periodo nel quale presentare le domande (un arco di tempo comunque non inferiore a sessanta giorni).
A conferma di ciò, l’articolo 8 stabilisce che, entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono autorizzare INPS a corrispondere gli importi relativi al beneficio e, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’adozione del provvedimento, devono trasferire ad INPS le risorse economiche.
Tutto questo non deve certo scoraggiare tutti coloro i quali decideranno di fare richiesta, ma è giusto sottolineare come non sarà certo una cosa “istantanea” – del resto il CNOP non ha ancora trasmesso ad INS l’elenco degli psicoterapeuti e ancora gli ordini territoriali non hanno comunicato nulla circa le modalità di adesione degli psicoterapeuti all’iniziativa.
Ad aprire uno spiraglio invece – ed anche questo lo si può leggere nel decreto – è il fatto che il Bonus sia stato attivato esclusivamente per l’annualità 2022 e che il beneficio, una volta riconosciuto, debba essere utilizzato entro 180 giorni: ciò fa ben sperare che, gli utilizzatori finali, potranno godere del Bonus Psicologo entro la fine del 2022.