ECM e psicologi: il CNOP ottiene il riconoscimento dell’autoformazione specifica

ECM e Psicologi

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Quello dei crediti ECM è sempre stato un aspetto molto discusso, all’interno delle professioni sanitarie. Tra chi è riuscito a cogliere la ratio dell’impianto (per la verità già insita nel nome) e chi ha considerato il tutto solo come un peso, nota comune restava l’impossibilità di imputare un numero corretto di crediti ECM all’autoformazione (che è sempre una tipologia di formazione professionale e che, molto spesso, copre anche una fetta importante dello studio di un professionista).

Come è legato allo svolgimento dell’attività lavorativa in ambito sanitario l’impianto ECM?

Dal 2002 in Italia è attivo il programma “Educazione Continua in Medicina” (ECM), programma di attività formative finalizzato a far mantenere, al singolo professionista sanitario, il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relativamente alla teoria, alla pratica ed alla comunicazione in campo sanitario.

La normativa di riferimento è il d.lgs. n. 229/1999 che ha integrato il d.lgs. n.502/1992 e che ha dato un segnale forte per l’intero mondo della sanità, sancendo “a norma di legge” l’aggiornamento professionale e la formazione permanente in ambito sanitario (e lo si legga, soprattutto, in un’ottica di continuo progresso scientifico e tecnologico). Per una maggiore sicurezza del bacino di utenza degli ECM, la riferibilità erga omnes della questione è chiarita dall’art. 16 quater d.lgs. n. 229/1992, il quale stabilisce “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture private”.

In generale, quella dell’Educazione Continua in Medicina, è stata una storia abbastanza lunga, che dal 1992 ad oggi ha attraversato varie fasi e varie revisioni anche nelle numerose sedute della Conferenza Stato-Regioni, oltre all’istituzione di varie commissioni e agenzie specificatamente demandate alla gestione dell’affaire ECM – “Commissione Nazionale Formazione Continua” (CNFC) e “Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali” (AGENAS), tra tutte.

Dopo la fase sperimentale, svoltasi dal 2002 al 2007, sono partiti i vari trienni, arco di tempo nel quale il singolo professionista sanitario ha l’obbligo di acquisire i crediti necessari.
In quanto professionisti sanitari, anche gli psicologi hanno l’obbligo della formazione continua, ma perché è tornato nuovamente alla ribalta questo argomento?
Perché è proprio di queste ore una circolare del CNOP che ha introdotto una novità di non poco rilievo: a riconoscere crediti ECM non saranno solo i corsi erogati da specifici provider, ma anche l’autoformazione specifica.

A seguito di una serie di richieste avanzate dal CNOP, infatti, nella seduta del 24 marzo 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che, saranno deputate ad erogare crediti ECM anche tutta una serie di attività che il singolo psicologo può svolgere come autoformazione. Stante la nota del CNOP, tali attività risultano essere:

  • Partecipazioni a seminari, webinar e corsi su tematiche inerenti la professione, anche se non organizzati da provider ECM;
  • Partecipazione a sedute di supervisione e intervisione;
  • Analisi personale e psicoterapia individuale e di gruppo;
  • Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. pratiche di mindfulness, training autogeno, …);
  • Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari e webinar, purchè svoltisi su tematiche inerenti la professione;
  • Attività di Dottorato, docenza in Master, in corsi di Specializzazione e corsi di Perfezionamento per i quali sono previsti CFU, come da normativa MIUR;
  • Attività di tutoraggio svolte da professionisti psicologi/psicoterapeuti in attività auto-organizzate;
  • Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia da Covid-19.

Sono, tutte queste, attività di autoformazione per le quali sarà riconosciuto un credito ECM per ogni ora svolta (con arrotondamento relativo per la mezz’ora di attività svolta).

Bisogna però sottolineare come non sia ancora possibile per lo psicologo vedersi riconosciuti i crediti ECM per queste attività, dato che il “Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie” (Co.Ge.A.P.S.) non ha ancora attivato tale funzione sul portale – ma è sicuro che non tarderanno a lungo.

Oltre a questo, sempre nello stesso mese di marzo, il CNOP ha avviato la sua piattaforma nazionale per la formazione continua: i corsi disponibili all’interno di essa consentono l’acquisizione di circa 60 crediti ECM, ai quali si aggiungono gli ulteriori 30 crediti riconosciuti dal “Dossier Formativo di Gruppo CNOP”.

Di concerto con lo spirito che ha permeato questa iniziativa del CNOP, si ritiene che innovare questo aspetto della disciplina – che, inutile nasconderlo, è imprescindibile, esattamente come tutti gli altri, per lo svolgimento della professione – sia fondamentale per far apparire la formazione continua non solo come un obbligo, ma soprattutto come un’opportunità per il professionista: opportunità di ampliare il proprio bagaglio professionale e, al contempo, opportunità di confronto con i colleghi e di crescita continua, personale e professionale.

Dott. Marco Trinchera
Ufficio Amministrazione Centro Nova Mentis

BIBLIOGRAFIA
https://www.psy.it/novita-riconosciuta-lautoformazione-specifica-per-la-professione-psicologica.html
http://wp.cogeaps.it/?page_id=13652
https://ape.agenas.it/ecm/ecm.aspx
https://www.opl.it/ecm/introduzione.php

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